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200496
IDG930600143
93.06.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balletti Emilio
Aspettativa per maternita', ferie e rilevanza dell' errore su circostanze di fatto che legittimano il ricorso al lavoro a termine
Nota a Cass. sez. lav. 24 giugno 1991, n. 7079
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2499-2503
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D734
La sentenza in commento riguarda il caso di un rapporto di lavoro a termine, stipulato per sostituire una lavoratrice assente per gravidanza e successivamente prorogato per il protrarsi dell' aspettativa per maternita' e poi prolungato oltre la scadenza di tale aspettativa a fronte della concessione delle ferie alla lavoratrice. Il "mero fatto della prosecuzione del rapporto" a termine e' di per se' sufficiente, indipendentemente dalla volonta' datoriale di eludere la legge, per l' operativita' dell' effetto-sanzione della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell' art. 2 comma 2 l. 230/1962.
art. 2 comma 2 l. 18 aprile 1962, n. 230
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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