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200566
IDG930900213
93.09.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maiorano Nicola
Liberazione anticipata e arresti domiciliari
Nota a C. Cost. 16 luglio 1991, n. 352
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 897-899
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5036; D644
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell' art. 54 comma 1 l. 354/1975, come modificato dall' art. 18 l. 663/1986, ritenendo che durante gli arresti domiciliari non siano garantite le finalita' rieducative della pena e un trattamento identico a quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione domiciliare. La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione in quanto, pur sussistendo una grande diversita' strutturale e funzionale tra regime degli arresti domiciliari e detenzione in istituti di pena, ritiene che il giudice possa acquisire anche nel primo caso gli elementi di fatto da cui evincere la partecipazione del condannato all' opera di rieducazione. La pronuncia e' espressione di una tendenza ormai costante in tal senso del legislatore e della Corte Costituzionale. L' A. confuta il contenuto dell' ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza.
art. 3 Cost. art. 27 Cost. art. 54 comma 1 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 18 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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