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200567
IDG930900214
93.09.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conti Giovanni
Giudizio abbreviato e integrazione probatoria
Nota a C. Cost. 19 dicembre 1991, n. 470
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 903-907
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D68; D6344
La Corte Costituzionale ha statuito che in appello, ove il giudice lo ritenga "assolutamente necessario ai fini della decisione", questi puo' "assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove gia' acquisite agli atti nel giudizio di primo grado". La Corte ha ritenuto quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 247 commi 1 e 2 disp. att. c.p.p., in relazione agli artt. 442 e 443 c.p.p., sollevata in relazione agli artt. 101 comma 2 e 111 comma 1 Cost. L' A. ritiene che questo orientamento della Corte, seguito anche dalla Cassazione in una sua pronuncia, al di la' della sua correttezza giuridica sia indicativo dell' insofferenza nei confronti di un regime, quello del giudizio abbreviato, che confina la cognizione del giudice entro i ristretti limiti delle risultanze degli atti d' indagine.
art. 101 comma 2 Cost. art. 111 comma 1 Cost. art. 442 c.p.p. art. 443 c.p.p. art. 603 c.p.p. art. 247 disp. att. c.p.p. Cass. sez. II pen. 31 maggio 1991, n. 10022
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