| 200569 | |
| IDG930900216 | |
| 93.09.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mendoza Roberto
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| La sospensione dell' azione penale e della prescrizione del reato:
un' occasione mancata per interpretare l' art. 22 legge n. 47/1985
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 1 ottobre 1991
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 929-931
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D540; D18239; D60022
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| Le sezioni unite penali della Cassazione si sono pronunciate sull'
applicabilita' della sospensione del processo penale in attesa della
risoluzione della controversia, in sede di giurisdizione
amministrativa, in ordine al diniego, espresso o tacito, del Sindaco
di accogliere l' istanza di accertamento di conformita' della
costruzione eseguita in assenza della prescritta concessione
edilizia. In particolare, le sezioni unite hanno implicitamente
fornito un' interpretazione dell' art. 22 l. 47/1985 nel senso della
limitazione della sospensione dell' azione penale all' esito del solo
procedimento amministrativo in sanatoria (quindi per una durata
complessiva non superiore a 60 giorni). Un altro orientamento fa leva
invece sulla natura di pregiudiziale amministrativa rispetto al
processo penale del ricorso giurisdizionale al TAR, in quanto l' iter
amministrativo non puo' dirsi esaurito nel caso di impugnativa del
diniego di concessione. Questa diversa interpretazione dell' art. 22
cit. potrebbe portare al proscioglimento dell' imputato per
intervenuta prescrizione del reato.
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| art. 13 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 22 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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