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Documento


200569
IDG930900216
93.09.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mendoza Roberto
La sospensione dell' azione penale e della prescrizione del reato: un' occasione mancata per interpretare l' art. 22 legge n. 47/1985
Nota a Cass. sez. un. pen. 1 ottobre 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 929-931
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D18239; D60022
Le sezioni unite penali della Cassazione si sono pronunciate sull' applicabilita' della sospensione del processo penale in attesa della risoluzione della controversia, in sede di giurisdizione amministrativa, in ordine al diniego, espresso o tacito, del Sindaco di accogliere l' istanza di accertamento di conformita' della costruzione eseguita in assenza della prescritta concessione edilizia. In particolare, le sezioni unite hanno implicitamente fornito un' interpretazione dell' art. 22 l. 47/1985 nel senso della limitazione della sospensione dell' azione penale all' esito del solo procedimento amministrativo in sanatoria (quindi per una durata complessiva non superiore a 60 giorni). Un altro orientamento fa leva invece sulla natura di pregiudiziale amministrativa rispetto al processo penale del ricorso giurisdizionale al TAR, in quanto l' iter amministrativo non puo' dirsi esaurito nel caso di impugnativa del diniego di concessione. Questa diversa interpretazione dell' art. 22 cit. potrebbe portare al proscioglimento dell' imputato per intervenuta prescrizione del reato.
art. 13 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 22 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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