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200570
IDG930900217
93.09.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paolo Fabio
In tema di commercio "riservato" di oggetti osceni
Osservazione a Cass. sez. un. pen. 1 ottobre 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 937-938
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51711
La pronuncia annotata ha risolto il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimita' circa la configurabilita' del reato di cui all' art. 528 comma 1 c.p. nel caso del c.d. commercio riservato di oggetti osceni. Accogliendo l' orientamento, seguito anche dalla prevalente giurisprudenza di merito, che ritiene lecito il commercio riservato di materiale pornografico, la Cassazione ha fornito un' interpretazione organica e sistematica dell' art. 528 c.p., in relazione all' art. 529 c.p., stabilendo che, grazie all' odierna evoluzione del costume, la comunita' considera determinate condotte non lesive del proprio sentimento del pudore, e dunque non oscene, a condizione che vengano realizzate "in modi e luoghi riservati e protetti".
art. 528 c.p. art. 529 c.p.
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