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200573
IDG930900220
93.09.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
Brevi note in tema di poteri del giudice d' appello tra iniziative "ex officio" e concordato sulla pena
Nota a Cass. sez. VI pen. 6 marzo 1991 Cass. sez. feriale 29 agosto 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 965-967
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6341; D68
Le sentenze annotate, in tema di poteri d' ufficio del giudice d' appello e di limiti di operativita' dell' accordo sui motivi e sulla pena, sciolgono due dubbi interpretativi: il primo riguarda l' esatta ricostruzione della portata del comma 5 dell' art. 597 c.p.p., con riferimento alla valutazione delle circostanze, avendo la Corte statuito che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. puo' operare solo quando, in presenza di aggravanti, siano state applicate una o piu' attenuanti oltre quelle eventualmente gia' riconosciute in primo grado; il secondo riguarda i limiti di operativita' dell' art. 599 comma 5 c.p.p., con riferimento alla possibilita' delle parti di condizionare l' accoglimento della domanda, in ordine alla determinazione della pena, alla concessione della sospensione condizionale o della non menzione. Riguardo alla seconda questione, l' A. manifesta perplessita' sulla soluzione cui e' giunta la Cassazione, secondo la quale l' efficacia dell' accordo fra le parti risulta originariamente sottoposta alla condizione sospensiva della sussistenza, al momento della ratifica giudiziale dello stesso, dei presupposti tassativamente previsti dagli artt. 163 e 175 c.p., sottratti al potere dispositivo delle parti ex art. 599 c.p.p. in materia di determinazione della pena.
art. 163 c.p. art. 175 c.p. art. 597 comma 5 c.p.p. art. 599 c.p.p.
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