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200574
IDG930900221
93.09.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carreri Cecilia
Sui limiti alla cognizione della Corte di Cassazione
Nota a Cass. sez. feriale 20 agosto 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 970-971
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D635; D6351
La decisione, coerente con il contenuto dell' art. 606 lett. e c.p.p., circoscrive il sindacato di legittimita' della Cassazione, sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicita' della motivazione, alla valutazione del solo testo del provvedimento impugnato, escludendo cosi' implicitamente, qualsiasi sconfinamento negli atti del processo. Osserva pero' l' A. che "il vizio di mancanza o illogicita' della motivazione, da valutare nei limiti del testo, va circoscritto ai vizi intrinseci al ragionamento espresso, in fatto e in diritto, nel provvedimento impugnato, mentre qualora tale vizio sia o venga prospettato come conseguenza della violazione di una norma processuale, prescritta a pena di nullita', inutilizzabilita', inammissibilita' o decadenza, ..., si dovra' ricorrere alla diversa ipotesi di cui all' art. 606 lett. c c.p.p., onde consentire al giudice di legittimita' la necessaria verifica degli atti del processo".
art. 606 c.p.p.
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