| La decisione, coerente con il contenuto dell' art. 606 lett. e
c.p.p., circoscrive il sindacato di legittimita' della Cassazione,
sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicita' della
motivazione, alla valutazione del solo testo del provvedimento
impugnato, escludendo cosi' implicitamente, qualsiasi sconfinamento
negli atti del processo. Osserva pero' l' A. che "il vizio di
mancanza o illogicita' della motivazione, da valutare nei limiti del
testo, va circoscritto ai vizi intrinseci al ragionamento espresso,
in fatto e in diritto, nel provvedimento impugnato, mentre qualora
tale vizio sia o venga prospettato come conseguenza della violazione
di una norma processuale, prescritta a pena di nullita',
inutilizzabilita', inammissibilita' o decadenza, ..., si dovra'
ricorrere alla diversa ipotesi di cui all' art. 606 lett. c c.p.p.,
onde consentire al giudice di legittimita' la necessaria verifica
degli atti del processo".
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