| 200578 | |
| IDG930900225 | |
| 93.09.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Molinari Pasquale Vincenzo
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| Brevi note sui rapporti tra le norme del nuovo codice di procedura
penale ed i procedimenti militari
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| Nota a Cass. sez. I pen. 22 marzo 1991
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 1008-1010
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D68; D661
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| Viene esaminata la questione se le norme di coordinamento del nuovo
c.p.p. debbano trovare applicazione anche nei procedimenti davanti al
giudice militare. La decisione in commento non ha avuto alcun dubbio,
ritenendo abrogato l' art. 314 c.p.mil.p. per effetto dell' art. 207
c.p.mil.p., rilevando in motivazione che tale articolo "nella sua
definitiva formulazione non contiene piu' alcuna distinzione circa la
natura dei reati e delle leggi che li prevedono, per la delimitazione
dell' ambito di applicazione delle norme del codice". Persistono
pero' alcuni dubbi, come e' stato autorevolmente rilevato anche in
dottrina: per questo motivo l' A. svolge alcune riflessioni in
materia, soffermandosi specificamente sulle disposizioni del libro
III c.p.mil.p. concernenti la liberta' personale e su quelle relative
all' esercizio dell' azione civile nel processo penale, che diventa
proponibile nel processo militare in base all' art. 207 disp. att.
c.p.p. In particolare, ritiene non condivisibili interpretazioni
riduttive che non consentono l' estensione dell' art. 207 cit. ai
procedimenti militari.
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| art. 1 c.p.p.
art. 278 c.p.p.
art. 280 c.p.p.
art. 314 c.p.mil.p.
art. 207 disp. att. c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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