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Documento


200578
IDG930900225
93.09.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Molinari Pasquale Vincenzo
Brevi note sui rapporti tra le norme del nuovo codice di procedura penale ed i procedimenti militari
Nota a Cass. sez. I pen. 22 marzo 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 1008-1010
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D661
Viene esaminata la questione se le norme di coordinamento del nuovo c.p.p. debbano trovare applicazione anche nei procedimenti davanti al giudice militare. La decisione in commento non ha avuto alcun dubbio, ritenendo abrogato l' art. 314 c.p.mil.p. per effetto dell' art. 207 c.p.mil.p., rilevando in motivazione che tale articolo "nella sua definitiva formulazione non contiene piu' alcuna distinzione circa la natura dei reati e delle leggi che li prevedono, per la delimitazione dell' ambito di applicazione delle norme del codice". Persistono pero' alcuni dubbi, come e' stato autorevolmente rilevato anche in dottrina: per questo motivo l' A. svolge alcune riflessioni in materia, soffermandosi specificamente sulle disposizioni del libro III c.p.mil.p. concernenti la liberta' personale e su quelle relative all' esercizio dell' azione civile nel processo penale, che diventa proponibile nel processo militare in base all' art. 207 disp. att. c.p.p. In particolare, ritiene non condivisibili interpretazioni riduttive che non consentono l' estensione dell' art. 207 cit. ai procedimenti militari.
art. 1 c.p.p. art. 278 c.p.p. art. 280 c.p.p. art. 314 c.p.mil.p. art. 207 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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