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200580
IDG930900227
93.09.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mendoza Roberto
La decorrenza della prescrizione per reati permanenti unificati dal vincolo della continuazione
Nota a App. Catanzaro 9 maggio 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 1055-1056
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5014; D5010; D50413
La sentenza annotata riafferma il principio, consolidato ormai nella giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, data la natura permanente del reato di costruzione abusiva, una volta contestata la data dell' accertamento del reato stesso, e' compito dell' imputato provare che la permanenza e' cessata in un momento anteriore: in difetto di tale prova, la cessazione della permanenza e l' inizio della prescrizione prendono inizio dalla data della sentenza di primo grado o dall' ultima data indicata nella contestazione. Afferma inoltre che, qualora sussista il vincolo della continuazione tra il reato suddetto e la contravvenzione di cui all' art. 221 t.u. n. 1265/1934 e la permanenza di quest' ultima non sia cessata o con il conseguimento dell' autorizzazione o con la cessazione dell' utilizzazione dell' immobile, la prescrizione per entrambi i reati decorre dalla data della sentenza di primo grado. Riferimenti e precisazioni dell' A. con riguardo alla giurisprudenza, conforme all' orientamento espresso nella pronuncia annotata, della Corte Costituzionale e della Cassazione.
art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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