| 200580 | |
| IDG930900227 | |
| 93.09.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mendoza Roberto
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| La decorrenza della prescrizione per reati permanenti unificati dal
vincolo della continuazione
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| Nota a App. Catanzaro 9 maggio 1991
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 4, pag. 1055-1056
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5014; D5010; D50413
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| La sentenza annotata riafferma il principio, consolidato ormai nella
giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, data la natura
permanente del reato di costruzione abusiva, una volta contestata la
data dell' accertamento del reato stesso, e' compito dell' imputato
provare che la permanenza e' cessata in un momento anteriore: in
difetto di tale prova, la cessazione della permanenza e l' inizio
della prescrizione prendono inizio dalla data della sentenza di primo
grado o dall' ultima data indicata nella contestazione. Afferma
inoltre che, qualora sussista il vincolo della continuazione tra il
reato suddetto e la contravvenzione di cui all' art. 221 t.u. n.
1265/1934 e la permanenza di quest' ultima non sia cessata o con il
conseguimento dell' autorizzazione o con la cessazione dell'
utilizzazione dell' immobile, la prescrizione per entrambi i reati
decorre dalla data della sentenza di primo grado. Riferimenti e
precisazioni dell' A. con riguardo alla giurisprudenza, conforme all'
orientamento espresso nella pronuncia annotata, della Corte
Costituzionale e della Cassazione.
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| art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47
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