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200617
IDG930900264
93.09.00264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angelini Marco
Responsabilita' per bancarotta dell' amministratore assente
Nota a Cass. sez. V pen. 26 giugno 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 6, pag. 1606-1611
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31320; D312203; D5013; D50101; F4252
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che concorre in bancarotta fraudolenta per distrazione l' amministratore di una societa' il quale, violando l' obbligo di vigilanza e quello di attivarsi per impedire atti pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, consente ad altri amministratori della stessa societa' di commettere il reato. La sentenza offre all' A. lo spunto per affrontare una serie di questioni: reato e concorso eventuale; art. 40 comma 2 c.p.; elemento soggettivo. In conclusione l' A. ritiene che la sentenza abbia giustamente affermato la responsabilita' dell' amministratore assente, ai sensi dell' art. 40 comma 2 c.p., essendo venuto meno dolosamente al dovere di controllo e di evitare atti pregiudizievoli alla societa' ed ai terzi in genere. Aggiunge, pero', che l' assente non ha concorso con i membri del collegio di amministrazione alla commissione del reato, bensi' il reato commesso rappresenta l' evento che il soggetto omittente avrebbe dovuto impedire.
art. 216 l. fall. art. 40 comma 2 c.p. art. 110 c.p. art. 2392 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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