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Documento


200631
IDG930900278
93.09.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montesano Luigi
"Pubblico" e "privato" in norme del codice civile sulla tutela giurisdizionale dei diritti
Riv. dir. proc., s. 2, an. 47 (1992), fasc. 4, pag. 1011-1027
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308; D4
(Sommario: - Premessa. - Sulla non promovibilita' officiosa di giudizi con oggetto limitato a diritti disponibili. - Sul divieto costituzionale di cause promosse dal giudice che le deve decidere. - Sui limiti dell' intervento per ordine del giudice. - Sulle eccezioni non rilevabili d' ufficio. - Eccezioni rilevabili d' ufficio e limiti della domanda. In particolare, sull' accertamento officioso dell' invalidita' dei negozi. - Strumenti pubblicistici e risultati privatistici della tutela giurisdizionale. In particolare, fondamento delle critiche alla definizione della condanna civile come ordine di giustizia. Obbligo sostanziale e soggezione alla sanzione esecutiva dopo la condanna civile. Sulla revocabilita' fallimentare di risultati di processi. Sulla prescrizione da giudicato di condanna. - Sull' accertamento, nel giudicato, dei rapporti sostanziali. - "Pubblico" e "privato" nelle "esecutivita'" sganciate dalla cosa giudicata. Sulla estensione delle "esecutivita'" sganciate dalla cosa giudicata. Sulla responsabilita' civile di chi si giova delle "esecutivita'" sganciate dalla cosa giudicata)
art. 2907 c.c.
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