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200655
IDG930900302
93.09.00302 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grevi Vittorio
Facolta' di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura dei verbali di precedenti dichiarazioni
Nota a C. Cost. 3 giugno 1992, n. 254
Riv. it. dir. proc. pen., an. 35 (1992), fasc. 3, pag. 1123-1131
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D621; D62152
L' A. esamina le possibili interpretazioni dell' art. 513 comma 2 c.p.p.: la prima, suggerita dall' Avvocatura di Stato, e' in stretta correlazione al comma 1 dello stesso articolo, e ammette la possibilita', in caso di rifiuto di rispondere opposto dalle persone comparse ai sensi dell' art. 513 comma 2, di estendere ad esse la soluzione prevista al comma 1 per l' imputato (possibilita' di lettura, su richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle medesime persone); la seconda interpretazione, quella seguita dalla Corte Costituzionale, e' quella che ritiene "costituzionalmente illegittimo l' art. 513 comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, rese dalle persone indicate nell' art. 210 c.p.p., qualora queste ultime si avvalgano della facolta' di non rispondere". L' A. ripercorre i passaggi della motivazione attraverso cui la Corte e' giunta alla dichiarazione di fondatezza della questione di legittimita' ed esamina ulteriori quesiti che la declaratoria pone.
art. 3 Cost. art. 210 c.p.p. art. 513 comma 2 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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