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200660
IDG930900307
93.09.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montagna Mariangela
In tema di presupposti per il sequestro preventivo di una cava ubicata in zona di diversa destinazione urbanistica
Nota a Cass. sez. III pen. 10 luglio 1991
Riv. it. dir. proc. pen., an. 35 (1992), fasc. 3, pag. 1190-1198
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18220; D13041; D18225
Il GIP aveva emesso un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto una cava ubicata in zona diversamente predestinata dal piano urbanistico: si configurava, pertanto, il reato di cui all' art. 20 comma 1 lett. a) l. 47/1985. L' A. osserva come il Tribunale della liberta' prima, la Cassazione poi, chiamati a pronunciarsi sui presupposti legittimanti l' adozione della misura cautelare, si siano soffermati esclusivamente sull' esame del "fumus boni iuris", omettendo ogni riferimento alle esigenze cautelari. Perplessita' dell' A. in quanto il provvedimento di sequestro, limitativo di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, richiede l' accertamento sia del "periculum in mora" che del "fumus boni iuris".
art. 10 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 62 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 20 lett. a l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 36 l.r. CM 13 dicembre 1985, n. 54 art. 321 c.p.p.
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