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200662
IDG930900309
93.09.00309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scella Andrea
I residuali poteri di iniziativa probatoria del giudice dibattimental
Nota a Cass. sez. II pen. 10 ottobre 1991
Riv. it. dir. proc. pen., an. 35 (1992), fasc. 3, pag. 1210-1216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215; D68
L' A. riassume i termini del contrasto giurisprudenziale relativo all' ambito di applicazione dell' art. 507 c.p.p., di grande importanza per una corretta impostazione del rapporto tra iniziativa delle parti e accertamento giudiziale. Con la sentenza annotata, la Cassazione afferma il principio per cui l' art. 507 cit. attribuisce al giudice il potere-dovere di ammettere ex officio qualsiasi mezzo di prova risulti assolutamente necessario al fine di accertare la verita', non rilevando il fatto che tale prova sia stata oggetto in precedenza di un' istanza di parte dichiarata inammissibile. L' A. ripercorre l' iter logico seguito nella motivazione e solleva critiche alle conclusioni raggiunte dalla Corte.
art. 468 c.p.p. art. 507 c.p.p. art. 523 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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