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200691
IDG931500338
93.15.00338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono G.
Osservazione a C. Cost. 30 maggio 1991, n. 233
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2345-2347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9118
Secondo la sentenza annotata, pur dopo la scadenza del trentennio dalla data dell' assegnazione, i terreni assegnati a norma delle leggi sulla riforma agraria del 1950, sia quelli poi riscattati ai sensi della l. 379/1967, sia quelli affrancati ai sensi della l. 386/1976, restano soggetti al vincolo di indivisibilita' previsto dalla l. 1078/1940. Non sussiste pertanto la denunciata violazione del principio di uguaglianza. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 10 comma 2 l. 386/1976, sollevata, in riferimento all' art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma. L' A. approfondisce la questione dei vincoli a cui sono sottoposte le terre della riforma, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, della giurisprudenza di merito e della l. 191/1992.
art. 3 Cost. art. 1 l. 3 giugno 1940, n. 1078 l. 29 maggio 1967, n. 379 art. 10 l. 30 aprile 1976, n. 386 l. 19 febbraio 1992, n. 191



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