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200692
IDG931500339
93.15.00339 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baldacci G.L.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 6 novembre 1991, n. 11853 ord. Pret. Milano 9 dicembre 1991
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2461-2466
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4164; D4075; D304260
Le sezioni unite hanno risolto il contrasto verificatosi tra le sezioni semplici relativamente alla questione se il vizio che inficia la sentenza, nella cui intestazione il nominativo del magistrato non tenuto alla sottoscrizione risulti diverso da quello indicato nel verbale di udienza collegiale, dia luogo a nullita' assoluta oppure ad errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Il contrasto giurisprudenziale, che l' A. richiama unitamente alla normativa di riferimento, e' stato risolto dalla pronuncia in commento, che riprende la tesi dell' errore materiale, impiegando il concetto di presunzione, di cui precisa la portata. Viene esaminato anche il caso sul quale si pronunciano le due sentenze in epigrafe, riguardante la legittimazione attiva all' azione di spoglio per l' ipotesi in cui, giusta il disposto dell' art. 1168 comma 2 c.c., questa sia esperita dal detentore del bene, che non sia tale per ragione di ospitalita' o servizio.
art. 132 c.p.c. art. 276 c.p.c. art. 287 c.p.c. art. 288 c.p.c. art. 1168 comma 2 c.c.



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