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200694
IDG931500341
93.15.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Aquino Filippo
Contratto con se stesso e rapporto gestorio
Nota a Cass. sez. III civ. 19 agosto 1991, n. 8882
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 9, pt. 1, pag. 2488-2492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D300064; D30611; D30650; D3080
Pronunciandosi sul regime prescrizionale dell' azione risarcitoria spettante al rappresentato per i danni sofferti per effetto del contratto stipulato da rappresentante con se stesso ricorrendo all' interposizione fittizia di un terzo, la Corte ha affermato la natura contrattuale della responsabilita' del rappresentante. Richiamato il caso di specie, l' A. afferma che la Cassazione ha cosi' sganciato l' azione risarcitoria dal termine quinquennale dell' azione di annullamento per sottoporla al termine decennale, affermando la natura contrattuale della responsabilita' del "procurator". Approfondita la questione alla luce di dottrina e giurisprudenza, l' A. valuta la portata della sentenza.
art. 1395 c.c. art. 1425 c.c. art. 1703 c.c. art. 1710 c.c. art. 2934 c.c.



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