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Documento


200698
IDG931500345
93.15.00345 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giacona Ignazio
Nuovo reato di emissione di assegno senza provvista, beni giuridici tutelati e individuazione del momento consumativo
Nota a Cass. sez. V pen. 31 maggio 1991
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 9, pt. 2, pag. 511-518
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370
La Cassazione, con la pronunzia in commento, puntualizza che il reato di emissione di assegno senza provvista, come previsto dall' art. 2 l. 386/1990, si comsuma "nel momento in cui il titolo viene presentato in tempo utile per il pagamento, ove manchi o sia insufficiente, sempre in quel momento, la provvista presso la banca trattaria". L' A. richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/1992, che ha affermato la legittimita' costituzionale dell' art. 11 l. 386/1990, e le posizioni della dottrina; procede infine ad un approfondimento della questione circa la ricostruzione dogmatica della nuova fattispecie di emissione di assegno senza provvista.
art. 2 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386 art. 11 l. 15 dicembre 1990, n. 386



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