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Documento


200699
IDG931500346
93.15.00346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pietrosanti F.
Osservazione a Cass. sez. III pen. 16 febbraio 1990
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 9, pt. 2, pag. 527-530
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D18225; D18239
La sentenza in epigrafe ha sancito la legittimita' della realizzazione del soppalco. Richiamandosi all' art. 7 l. 47/1985 e rinvenendo l' assenza di alterazioni volumetriche, la Corte ha ritenuto l' opera non soggetta a concessione edilizia e, pertanto, ha escluso la violazione dell' art. 20 lett. b) l. 47/1985. L' A. procede ad una rassegna di giurisprudenza in materia e ritiene non del tutto convincenti il riferimento normativo adottato e la conclusione che la decisione ne ha fatto discendere.
art. 7 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 20 lett. b) l. 28 febbraio 1985, n. 47



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