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200712
IDG931500359
93.15.00359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gentile Sebastiano Luigi
La "scure finanziaria" sugli arretrati di pensione
Osservazione a C. Cost. 3 giugno 1992, n. 246
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2601-2605
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70; D761; D4193
Secondo la sentenza in rassegna sono infondate le questioni di legittimita' dell' art. 6 commi 1 e 2 d.l. 103/1991, "contenente norme di interpretazione autentica secondo cui, in particolare, il termine di 10 anni fissato dall' art. 47 comma 2 d.p.r. 639/1970 (per la proposizione dell' azione giudiziaria in materia di trattamenti pensionistici, decorrente dall' esaurimento dei ricorsi in via amministrativa) e' posto a pena di decadenza e il suo spirare comporta l' estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l' inammissibilita' della relativa domanda, salvo che per i processi in corso alla data del 2 aprile 1991 (giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni interpretative), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.". L' A. esamina criticamente la questione, con particolare riguardo al quesito se la sentenza, nello statuire la natura interpretativa e, quindi, l' efficacia retroattiva dell' art. 6 (salvo che per i processi in corso), abbia rispettato i canoni a cui, tradizionalmente, si adeguano simili decisioni.
art. 3 Cost. art. 38 Cost. art. 47 comma 2 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 art. 6 d.l. 29 marzo 1991, n. 103 l. 1 giugno 1991, n. 166



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