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Documento


200716
IDG931500363
93.15.00363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Marzo G.
Osservazione a Cass. sez. II civ. 7 maggio 1992, n. 5436
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2680-2681
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30520
Secondo la decisione annotata, il pagamento al rappresentante apparente del creditore libera il debitore quando questi abbia fornito la prova di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente e, inoltre, che l' erroneo convincimento e' stato determinato da un comportamento colposo del creditore, facendo sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realta' dei poteri dell' "accipiens". L' A. approfondisce il tema della dibattuta questione del' ambito applicativo dell' art. 1189 c.c.
art. 1189 c.c.



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