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Documento


200717
IDG931500364
93.15.00364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappabianca Aurelio
"Dies ad quem" del termine semestrale di decadenza previsto dall' art. 79 comma 2 l. 392/78: e' possibile conciliare gli opposti indirizzi?
Osservazione a Cass. sez. III civ. 2 aprile 1992, n. 4014
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2700-2702
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
Con la sentenza annotata, contemperando gli orientamenti contrastanti di due precedenti decisioni della stessa sezione, la Cassazione afferma che quando, come nel caso in concreto esaminato, la domanda di ripetizione delle somme versate oltre la misura legale del canone e' promossa congiuntamente a quella di determinazione della predetta misura, la tempestivita' dell' azione, sotto il profilo del rispetto del termine di decadenza di cui all' art. 79 comma 2 l. 392/1978 va valutata in relazione al momento della proposizione dell' istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 44, ma puntualizza espressamente che per converso, in ipotesi di esercizio autonomo dell' azione di ripetizione, e' al momento della proposizione della relativa domanda che occorre fare riferimento. Secondo l' A., il tentativo di conciliare gli opposti indirizzi non appare convincente.
art. 44 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 45 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 79 comma 2 l. 27 luglio 1978, n. 392



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