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Documento


200720
IDG931500367
93.15.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Angelis Luigi
L' omessa e tardiva trasmissione del certificato di malattia e i controlli dell' infermita' del lavoratore nella giurisprudenza piu' recente (1990-1992)
Nota a Cass. sez. un. civ. 8 gennaio 1992, n. 105 Cass. sez. lav. 17 giugno 1991, n. 6826
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2746-2754
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7023
(Sommario: - Premessa. - La comunicazione della malattia. a) Il ritardato o mancato invio del certificato. b) La giustificazione del ritardato o mancato invio. c) La notizia dell' indirizzo. - Gli ulteriori obblighi in materia previsti dalla contrattazione collettiva. Il controllo di malattia: a) il momento di entrata in vigore del regime del 1983; b) perdita del trattamento di malattia e inapplicabilita' dell' art. 7 l. n. 300 del 1970; c) alcuni profili disciplinari; d) limiti della perdita di trattamento alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale; e) conseguenze della successiva visita ambulatoriale. - Valore del certificato attestante l' irreperibilita' al controllo. - Coincidenza tra assenza al controllo e condotta del controllo stesso. - Permanenza o meno dell' obbligo di reperibilita' dopo la visita fiscale. - Il giustificato motivo d' assenza. - Irreperibilita' al domicilio e ingiustificazione dell' assenza dal servizio. - Certificazione riguardante momento precedente la visita)
art. 2 d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 art. 1 l. 29 febbraio 1980, n. 33 art. 5 comma 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 l. 11 novembre 1983, n. 638



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