| 200721 | |
| IDG931500368 | |
| 93.15.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bellantuono Domenico
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| Il grimaldello, il mercato, l' affitto dei fondi rustici
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| Nota a Cass. sez. III civ. 6 novembre 1991, n. 11810
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| Foro it., an. 117 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2765-2778
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9142
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| Nell' ambito dei contratti in deroga stipulati con l' assistenza
delle organizzazioni professionali ai sensi dell' art. 45 l.
203/1982, e' ammissibile la clausola risolutiva espressa per ritardo
nel pagamento del canone. E' cio' che afferma la sentenza in
commento. L' A. ripercorre sul piano normativo la storia dei
contrasti tra concedenti e affittuari di fondi rustici; richiama in
particolare la normativa sui patti in deroga che, egli sostiene, non
sono da mantenere nel nostro ordinamento in quanto aprono un ampio e
pericoloso varco alla contrattazione, con poteri praticamente
illimitati dei concedenti in ordine al contenuto del contratto;
evidenzia il fatto che le organizzazioni professionali non hanno
saputo gestire il "canone equo" di cui alla l. 567/1962; sostiene la
necessita' di seguire la via di profonde riforme strutturali in
agricoltura; conclude con una ulteriore osservazione negativa sui
patti in deroga proprio in riferimento al contratto di cui alla
sentenza, nel quale e' stata consentita una, a dir poco, "squallida"
clausola come quella.
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| art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203
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