Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


200721
IDG931500368
93.15.00368 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Il grimaldello, il mercato, l' affitto dei fondi rustici
Nota a Cass. sez. III civ. 6 novembre 1991, n. 11810
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 10, pt. 1, pag. 2765-2778
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
Nell' ambito dei contratti in deroga stipulati con l' assistenza delle organizzazioni professionali ai sensi dell' art. 45 l. 203/1982, e' ammissibile la clausola risolutiva espressa per ritardo nel pagamento del canone. E' cio' che afferma la sentenza in commento. L' A. ripercorre sul piano normativo la storia dei contrasti tra concedenti e affittuari di fondi rustici; richiama in particolare la normativa sui patti in deroga che, egli sostiene, non sono da mantenere nel nostro ordinamento in quanto aprono un ampio e pericoloso varco alla contrattazione, con poteri praticamente illimitati dei concedenti in ordine al contenuto del contratto; evidenzia il fatto che le organizzazioni professionali non hanno saputo gestire il "canone equo" di cui alla l. 567/1962; sostiene la necessita' di seguire la via di profonde riforme strutturali in agricoltura; conclude con una ulteriore osservazione negativa sui patti in deroga proprio in riferimento al contratto di cui alla sentenza, nel quale e' stata consentita una, a dir poco, "squallida" clausola come quella.
art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203



Ritorna al menu della banca dati