| 200740 | |
| IDG931500387 | |
| 93.15.00387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Focareta Franco
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| Chiusura di un reparto e licenziamento di una lavoratrice in stato di
gravidanza
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| Nota a Cass. sez. lav. 7 febbraio 1992, n. 1334
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1435-1438
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74700; D7774
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| La Cassazione conferma la pronuncia del Tribunale che aveva
dichiarato la nullita' del licenziamento di una lavoratrice in stato
di gravidanza, motivato con la chiusura del reparto al quale la
stessa era addetta. Il Tribunale era giunto a tale conclusione dando
un' interpretazione restrittiva dell' ipotesi derogatoria della
"cessazione dell' attivita' dell' azienda", indicata al punto b del
terzo comma dell' art. 2 l. 1204/1971, ritenendo escluso dalla
fattispecie cosi' delineata dal legislatore anche il caso della
chiusura di un singolo reparto o di un ramo di attivita' del
complesso produttivo. La Corte fa propria quest' interpretazione
rigida, in contrasto con l' orientamento prevalente secondo il quale
anche la cessazione di un solo ramo dell' attivita' puo' legittimare
il licenziamento della lavoratrice. La Corte ha respinto anche il
motivo del ricorso secondo il quale il licenziamento non sarebbe
nullo ma inefficace, richiamandosi alla sentenza costituzionale n.
61/1981.
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| art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
C. Cost. 8 febbraio 1991, n. 61
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