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200740
IDG931500387
93.15.00387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Focareta Franco
Chiusura di un reparto e licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza
Nota a Cass. sez. lav. 7 febbraio 1992, n. 1334
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1435-1438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D7774
La Cassazione conferma la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato la nullita' del licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza, motivato con la chiusura del reparto al quale la stessa era addetta. Il Tribunale era giunto a tale conclusione dando un' interpretazione restrittiva dell' ipotesi derogatoria della "cessazione dell' attivita' dell' azienda", indicata al punto b del terzo comma dell' art. 2 l. 1204/1971, ritenendo escluso dalla fattispecie cosi' delineata dal legislatore anche il caso della chiusura di un singolo reparto o di un ramo di attivita' del complesso produttivo. La Corte fa propria quest' interpretazione rigida, in contrasto con l' orientamento prevalente secondo il quale anche la cessazione di un solo ramo dell' attivita' puo' legittimare il licenziamento della lavoratrice. La Corte ha respinto anche il motivo del ricorso secondo il quale il licenziamento non sarebbe nullo ma inefficace, richiamandosi alla sentenza costituzionale n. 61/1981.
art. 2 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 C. Cost. 8 febbraio 1991, n. 61



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