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Documento


200741
IDG931500388
93.15.00388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piccinini Iolanda
Dequalificazione e consenso del lavoratore
Nota a Cass. sez. lav. 7 dicembre 1991, n. 13187 Cass. sez. lav. 24 ottobre 1991, n. 11297
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 1A, pag. 1493-1494
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7449
Le sentenze in epigrafe consentono all' A. alcune riflessioni sulla portata e sui limiti dell' art. 2103 c.c., con particolare riferimento all' ultimo comma. Appare corretta la soluzione giurisprudenziale che riconosce la legittimita' dello spostamento del lavoratore ad una posizione lavorativa non equivalente e professionalmente inferiore, al fine di salvaguardare un bene primario del dipendente, come, ad esempio, evitargli il licenziamento. Altrettanto corretta appare la soluzione secondo la quale non trova applicazione l' ultimo comma dell' art. 2103 cit. quando il mutamento di mansioni sia stato attuato con il consenso del lavoratore, avendo il giudice accertato che la scelta di costui sia stata operata per far prevalere un proprio interesse preminente.
art. 2103 c.c.



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