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Documento


200749
IDG931500396
93.15.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trevisson Lupacchini Tiziana
Sull' arresto "provvisorio" dell' estradando
Nota a Cass. sez. I pen. 11 novembre 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 481-482
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D652
La Cassazione puntualizza che ai fini dell' arresto provvisorio dell' estradando da parte della polizia giudiziaria, su richiesta di uno Stato estero, devono sussistere congiuntamente i requisiti di cui agli artt. 715 e 716 c.p.p. Meno convincente, sostiene l' A., appare la sentenza dove afferma che "la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga e' rimessa al giudice di merito ed e' incensurabile in cassazione, se sorretta da una motivazione corretta, completa ed immune da vizi".
art. 715 c.p.p. art. 716 c.p.p.



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