| 200752 | |
| IDG931500399 | |
| 93.15.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Gaito Alfredo
| |
| Limiti all' utilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche nelle
decisioni sulla liberta' personale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a ord. Trib. Milano 2 gennaio 1992
ord. Trib. Milano 28 dicembre 1991
ord. Trib. Palermo 8 novembre 1991
| |
| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 513-520
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D6145; D611
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Le tre ordinanze hanno deciso questioni concernenti l'
utilizzabilita' o meno, in sede di indagini preliminari, con
particolare riferimento ai fini dell' adozione di provvedimenti
cautelari, dei contenuti di intercettazioni telefoniche prive dei
decreti autorizzativi. Netto dissenso l' A. esprime nei confronti
dell' ordinanza del Tribunale di Milano del 28 dicembre 1991, che ha
ritenuto di poter prescindere dal controllo sulla ritualita' dei
decreti autorizzativi delle intercettazioni nella fase delle indagini
preliminari ai fini dell' adozione di misure cautelari. Piena
adesione, invece, all' ordinanza del Tribunale di Palermo che, in un
caso perfettamente coincidente, ha affermato che, per poter ritenere
sussistenti i gravi indizi che giustificano l' adozione di misure
cautelari restrittive della liberta' personale, e' indispensabile
disporre dei documenti comprovanti l' osservanza degli artt. 266, 267
e 268 c.p.p. Viene infine respinto quanto sostenuto dal Tribunale di
Milano con l' ordinanza del 2 gennaio 1992, secondo cui, nella fase
preliminare, le misure cautelari possono fondarsi su una trasmissione
parziale delle trascrizioni delle operazioni di intercettazione
telefonica.
| |
| art. 266 c.p.p.
art. 267 c.p.p.
art. 271 c.p.p.
art. 273 c.p.p.
art. 291 c.p.p.
art. 309 c.p.p.
| |
| | |