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200752
IDG931500399
93.15.00399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
Limiti all' utilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche nelle decisioni sulla liberta' personale
Nota a ord. Trib. Milano 2 gennaio 1992 ord. Trib. Milano 28 dicembre 1991 ord. Trib. Palermo 8 novembre 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 513-520
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6145; D611
Le tre ordinanze hanno deciso questioni concernenti l' utilizzabilita' o meno, in sede di indagini preliminari, con particolare riferimento ai fini dell' adozione di provvedimenti cautelari, dei contenuti di intercettazioni telefoniche prive dei decreti autorizzativi. Netto dissenso l' A. esprime nei confronti dell' ordinanza del Tribunale di Milano del 28 dicembre 1991, che ha ritenuto di poter prescindere dal controllo sulla ritualita' dei decreti autorizzativi delle intercettazioni nella fase delle indagini preliminari ai fini dell' adozione di misure cautelari. Piena adesione, invece, all' ordinanza del Tribunale di Palermo che, in un caso perfettamente coincidente, ha affermato che, per poter ritenere sussistenti i gravi indizi che giustificano l' adozione di misure cautelari restrittive della liberta' personale, e' indispensabile disporre dei documenti comprovanti l' osservanza degli artt. 266, 267 e 268 c.p.p. Viene infine respinto quanto sostenuto dal Tribunale di Milano con l' ordinanza del 2 gennaio 1992, secondo cui, nella fase preliminare, le misure cautelari possono fondarsi su una trasmissione parziale delle trascrizioni delle operazioni di intercettazione telefonica.
art. 266 c.p.p. art. 267 c.p.p. art. 271 c.p.p. art. 273 c.p.p. art. 291 c.p.p. art. 309 c.p.p.



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