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200763
IDG931500410
93.15.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Angelis Luigi
L' esecutivita' delle sentenze di primo grado in materia di lavoro alla luce della riforma del 1990
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 8-9, pt. 4, pag. 396-408
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192; D4170
(Sommario: - I commi aggiunti all' art. 431 cod. proc. civ. nella logica dell' introduzione dell' esecutivita' della sentenza civile di primo grado. - La tecnica legislativa adoperata: disciplina diretta e per rinvio ad altre norme. - Il richiamo all' art. 282. La difficile ricerca del significato. - La portata del richiamo all' art. 283. - Persistente differenziazione della tutela dei lavoratori. Profili vari. - In particolare, la sospensione della sola esecuzione e non dell' esecutorieta' della sentenza di condanna in loro favore. - L' inammissibilita' dell' inibitoria riguardo alle sentenze ex art. 18, comma 1, 28, comma 3 L. 300 del 1970, e 15, comma 3 L. 903 del 1977. - L' inesistenza di un' ipotesi di differenziazione alla rovescia. - L' esecutivita' e l' inibitoria in materia previdenziale ed assistenziale. - Il nuovo art. 336, comma 2 e la sua irrilevanza, alla luce della giurisprudenza precedente e dell' orientamento dominante sulle modifiche introdotte dall' art. 1 L. 108 del 1990, sugli effetti espansivi esterni della riforma di sentenza di reintegrazione del lavoratore. - La rilevanza alla luce dell' orientamento minoritario su tali modifiche, e comunque relativamente alle altre sentenze in materia di lavoro)
art. 18 comma 1 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 comma 3 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 15 comma 3 l. 9 dicembre 1977, n. 903 art. 1 l. 11 maggio 1990, n. 108 art. 69 l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 282 c.p.c. art. 283 c.p.c. art. 336 comma 2 c.p.c. art. 431 c.p.c.



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