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200764
IDG931500411
93.15.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nasi Claudia
Presunzioni assolute nei rapporti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo
Nota a C. Cost. 1 aprile 1992, n. 149
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1601-1606
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 2 d.l. 393/1987 nella parte in cui esonera il conduttore dal risarcimento del danno cagionato al locatore dal ritardo della restituzione dell' immobile, senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo. L' A. evidenzia il principio affermato dalla Corte, suscettibile di essere applicato anche oltre la specifica questione, riguardo ai reciproci rapporti ed ai rispettivi ruoli della stessa Corte, del legislatore e del giudice di merito nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti e tutelati. La sentenza esclude, infatti, l' ammissibilita' di presunzioni assolute a vantaggio di uno dei due titolari degli interessi contrapposti.
art. 2 d.l. 25 settembre 1987, n. 393 l. 25 novembre 1987, n. 478



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