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200772
IDG931500419
93.15.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chine' Giuseppe
Sull' "aliud pro alio" nella vendita forzata
Nota a Cass. sez. II civ. 3 ottobre 1991, n. 10320
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 10, pt. 1A, pag. 1791-1795
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43420
Secondo la sentenza annotata, la regola per la quale nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per vizi della cosa, e' applicabile all' ipotesi in cui l' immobile trasferito all' aggiudicatario sia diverso qualitativamente e quantitativamente da quello descritto negli atti della procedura espropriativa. Secondo la Corte, la vendita forzata e' annullabile perche' risulterebbe viziato il consenso dell' aggiudicatario. L' A. approfondisce il tema attraverso l' esame delle soluzioni della dottrina e della giurisprudenza in materia. Ritiene la tesi della sentenza in esame non convincente sotto vari profili.
art. 2922 c.c.



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