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200779
IDG931500426
93.15.00426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Marra Tatiana
Procedimento per la proroga della custodia cautelare e rapporti con l' art. 127 c.p.p.
Nota a Cass. sez. I pen. 18 dicembre 1990
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 10, pt. 2, pag. 593-598
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D60416
La Corte di Cassazione ha escluso che il diritto alla difesa, nel procedimento di proroga della custodia cautelare ai sensi dell' art. 305 c.p.p., sia assistito dall' obbligo di dare "avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori", a pena di nullita', "almeno 10 giorni prima" della data fissata per la decisione in camera di consiglio. Non sono applicabili le forme di cui all' art. 127 c.p.p. L' art. 305 prevede specificamente, infatti, che siano sentiti il P.M. e il difensore dell' indagato. Secondo l' A. si tratta di affermazioni che suscitano delle riserve sia sotto il profilo dell' impostazione teorica su cui si basa il ragionamento, sia sotto il profilo della conclusione a cui esse pervengono sul piano sistematico.
art. 127 c.p.p. art. 305 c.p.p.



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