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200780
IDG931500427
93.15.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Seghetti Anna Valeria
Perizia dibattimentale, presentazione di una relazione scritta ed esame del perito
Nota a Cass. sez. IV pen. 8 marzo 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 10, pt. 2, pag. 599-601
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62151
La sentenza in commento ammette la possibilita' di sostituire l' esposizione orale del parere da parte del perito con la redazione di una relazione scritta da depositare. Il rigore con cui la Corte arriva, comunque, a sanzionare il mancato esame del perito non e' sufficiente a dare ragione del principio affermato che appare in netto contrasto, sostiene l' A., con la volonta' espressa nel nuovo codice, di privilegiare la forma orale, ancorche' rinviata, di risposta ai quesiti sottoposti al giudizio dell' esperto.
art. 508 comma 3 c.p.p. art. 511 comma 3 c.p.p.



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