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200781
IDG931500428
93.15.00428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Congiu Gianfranco
Sulla revocabilita' del decreto di archiviazione
Nota a Cass. sez. II pen. 5 febbraio 1991
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 10, pt. 2, pag. 601-604
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60302; D6000; D616
Secondo la sentenza annotata, una volta archiviata una notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari non puo' esimersi dall' autorizzare la riapertura delle indagini, quando ne faccia richiesta il P.M. Un diniego comporterebbe una grave e concreta lesione del principio costituzionale dell' obbligatorieta' dell' azione penale, anche nel caso in cui non fossero emersi nuovi elementi e il P.M. si limitasse a prospettare un nuovo piano d' indagine. Questa sentenza sembra riproporre la questione, esaminata dall' A., che in tema di riapertura dell' istruzione aveva diviso in passato sia la dottrina che la giurisprudenza.
art. 408 c.p.p. art. 409 c.p.p. art. 414 c.p.p. art. 402 c.p.p. 1930



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