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200874
IDG930600521
93.06.00521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cimino Giuseppe
Opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia previdenziale: limiti ed effetti sull' obbligazione contributiva
Nota a Cass. sez. lav. 23 gennaio 1992, n. 723
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2715-2716
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D750; D4193
L' A. richiama l' orientamento delle sezioni unite in tema di depenalizzazione, secondo cui l' opposizione a ordinanza-ingiunzione instaura un procedimento giurisdizionale che concerne la legittimita' formale e sostanziale dell' atto. Rileva poi la peculiarita' dell' ordinanza-ingiunzione in materia previdenziale, cioe' la possibilita' che l' elemento contributivo sotteso divenga oggetto del contendere in sede di opposizione. In caso di vittoria dell' opponente, l' ordinanza-ingiunzione emessa dall' istituto previdenziale, e quindi la sanzione amministrativa, sarebbero inefficaci. La sentenza in rassegna offre all' istituto previdenziale la possibilita' di veder dichiarato anche sotto il profilo contributivo e sanzionatorio il fondamento della sua pretesa nel corso del medesimo processo a fronte dell' onere di proposizione della domanda riconversionale.
art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 35 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 442 c.p.c. art. 443 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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