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200885
IDG930600532
93.06.00532 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Sullo straordinario prestato con continuita' dai sorveglianti
Nota a Cass. sez. lav. 8 novembre 1991, n. 11921
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2788-2789
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74413; D74414; D74415
La massima della sentenza annotata afferma che "nel caso di lavoro discontinuo o di attesa, cui non si applicano le norme legali sulla limitazione e il divieto di lavoro straordinario, quest' ultimo ricorre in ogni caso di prestazioni svolte, ancorche' con continuita', obbligatorieta' e predeterminazione, oltre l' orario normale contrattuale, salva la prova, a carico del lavoratore, di una pattuizione specifica che abbia innalzato tale orario normale". La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato che presenta pero', afferma l' A., alcune ambiguita' di fondo, risolvendo tutta la questione nell' interpretazione delle norme che disciplinano le modalita' di determinazione dell' emolumento indiretto in questione, trascurando la circostanza che tale indennita' sia corrisposta a fronte di autentico lavoro straordinario.
art. 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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