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200887
IDG930600534
93.06.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Sull' interpretazione dell' art. 1 l. 26 maggio 1976, n. 215, sulla deroga all' art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 8 agosto 1991, n. 8640
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2824-2825
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74; D31160
con la pronuncia in epigrafe le sezioni unite hanno risolto il contrasto verificatosi all' interno della giurisprudenza delle sezioni semplici in ordine all' interpretazione dell' art. 1 comma 3 l. 215/1978, che consentiva la disapplicazione del principio di continuita' dei rapporti di lavoro in conseguenza di cessione dell' azienda ex art. 2112 c.c. (vecchio testo). Stante l' inconcludenza di argomenti interpretativi testuali, la sentenza annotata fa riferimento ad argomenti di ordine sistematico al fine di risolvere la questione di quale ruolo la legge intenda assegnare all' accordo sindacale e al provvedimento amministrativo di dichiarazione di crisi nell' ambito della disciplina del trasferimento dell' azienda sotto il profilo lavoristico. La sentenza si schiera dalla parte dell' autonomia collettiva, ammettendone la possibile posteriorita' alla dichiarazione di crisi ai fini dell' inapplicabilita' dell' art. 2112 c.c. cit. L' A. sottolinea conclusivamente come quest' impostazione potrebbe fornire un' indicazione anche per l' interpretazione dell' art. 47 l. 428/1990 (c.d. legge comunitaria per il 1990).
art. 1 comma 3 l. 26 maggio 1978, n. 215 art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428 art. 2112 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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