| 200887 | |
| IDG930600534 | |
| 93.06.00534 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mariani Michele
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| Sull' interpretazione dell' art. 1 l. 26 maggio 1976, n. 215, sulla
deroga all' art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 8 agosto 1991, n. 8640
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2824-2825
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74; D31160
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| con la pronuncia in epigrafe le sezioni unite hanno risolto il
contrasto verificatosi all' interno della giurisprudenza delle
sezioni semplici in ordine all' interpretazione dell' art. 1 comma 3
l. 215/1978, che consentiva la disapplicazione del principio di
continuita' dei rapporti di lavoro in conseguenza di cessione dell'
azienda ex art. 2112 c.c. (vecchio testo). Stante l' inconcludenza di
argomenti interpretativi testuali, la sentenza annotata fa
riferimento ad argomenti di ordine sistematico al fine di risolvere
la questione di quale ruolo la legge intenda assegnare all' accordo
sindacale e al provvedimento amministrativo di dichiarazione di crisi
nell' ambito della disciplina del trasferimento dell' azienda sotto
il profilo lavoristico. La sentenza si schiera dalla parte dell'
autonomia collettiva, ammettendone la possibile posteriorita' alla
dichiarazione di crisi ai fini dell' inapplicabilita' dell' art. 2112
c.c. cit. L' A. sottolinea conclusivamente come quest' impostazione
potrebbe fornire un' indicazione anche per l' interpretazione dell'
art. 47 l. 428/1990 (c.d. legge comunitaria per il 1990).
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| art. 1 comma 3 l. 26 maggio 1978, n. 215
art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428
art. 2112 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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