| 200892 | |
| IDG930600539 | |
| 93.06.00539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vitalone Vincenzo
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| L' ambito di applicazione dell' art. 148 c.c.
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| Nota a ord. Trib. Messina 10 maggio 1991
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2901-2904
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30134; D3012; D4413
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| Il provvedimento annotato affronta il duplice problema degli
strumenti disponibili per garantire l' adempimento dell' obbligo del
mantenimento dei figli da parte del genitore o degli altri obbligati
e della proficua utilizzabilita' di tali strumenti anche nell'
ipotesi di filiazione naturale e in relazione a genitori non uniti
dal vincolo del matrimonio. Ad entrambe le domande e' data risposta
positiva dal Presidente del Tribunale. L' A. condivide la soluzione
offerta al primo quesito, perche' basata sul consolidato principio
della sostanziale equiparazione tra figli legittimi e naturali,
principio al quale pero' non fanno riscontro adeguati strumenti
processuali idonei a garantire una piena tutela al figlio naturale.
Nella fattispecie, il giudice ha utilizzato l' art. 148 c.c. per
condannare direttamente il genitore, inadempiente agli obblighi di
mantenimento, a corrispondere all' altro un assegno per le necessita'
del figlio. L' A. non condivide tale soluzione, e ritiene invece
utilmente esperibile la normale procedura regolante la materia del
riconoscimento e del recupero di ogni credito.
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| art. 148 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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