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200892
IDG930600539
93.06.00539 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vitalone Vincenzo
L' ambito di applicazione dell' art. 148 c.c.
Nota a ord. Trib. Messina 10 maggio 1991
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2901-2904
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30134; D3012; D4413
Il provvedimento annotato affronta il duplice problema degli strumenti disponibili per garantire l' adempimento dell' obbligo del mantenimento dei figli da parte del genitore o degli altri obbligati e della proficua utilizzabilita' di tali strumenti anche nell' ipotesi di filiazione naturale e in relazione a genitori non uniti dal vincolo del matrimonio. Ad entrambe le domande e' data risposta positiva dal Presidente del Tribunale. L' A. condivide la soluzione offerta al primo quesito, perche' basata sul consolidato principio della sostanziale equiparazione tra figli legittimi e naturali, principio al quale pero' non fanno riscontro adeguati strumenti processuali idonei a garantire una piena tutela al figlio naturale. Nella fattispecie, il giudice ha utilizzato l' art. 148 c.c. per condannare direttamente il genitore, inadempiente agli obblighi di mantenimento, a corrispondere all' altro un assegno per le necessita' del figlio. L' A. non condivide tale soluzione, e ritiene invece utilmente esperibile la normale procedura regolante la materia del riconoscimento e del recupero di ogni credito.
art. 148 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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