Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


200910
IDG930600557
93.06.00557 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisani Luca
Osservazioni sull' assoggettabilita' a fallimento dell' imprenditore artigiano
Nota a App. Milano 27 settembre 1991
Giur. comm., an. 19 (1992), fasc. 5, pt. 2, pag. 806-812
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3115; D313; D3131
Con la sentenza in nota la Corte d' Appello di Milano giudica non assoggettabile a fallimento l' imprenditore artigiano "se i redditi ricavati non hanno il carattere di vero e proprio profitto, ma sono il compenso dell' attivita' artigianale prestata dal titolare, che comunque deve essere prevalente rispetto al capitale investito e al lavoro dei dipendenti". Premesso che questa pronuncia conferma le incertezze esistenti in tema di assoggettabilita' a fallimento dell' imprenditore artigiano, l' A. vaglia quale sia la nozione di imprenditore artigiano applicabile ai fini fallimentari, servendosi di ampi rinvii a dottrina e giurisprudenza.
l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 2083 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati