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Documento


200929
IDG930900576
93.09.00576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
"Diritto vivente" in tema di giocattoli riproducenti armi
Nota a Cass. sez. un. pen. 6 marzo 1992
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 7, pag. 1785-1787
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5206
La pronuncia delle sezioni unite in epigrafe, in materia di punibilita' del possesso o porto di armi giocattolo sprovviste del prescritto tappo rosso, conferma l' orientamento costante espresso dalle sezioni semplici e fornisce un' interpretazione teleologica dell' art. 5 comma 7 l. 110/1975, come modificato dalla l. 36/1990. Secondo questa soluzione interpretativa, alla quale l' A. riconosce dignita' di "diritto vivente", l' uso o il porto di un' arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso fuori della propria abitazione e' penalmente rilevante solo se rappresenta elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato. Osservazioni dell' A. a sostegno dell' interpretazione cui si perviene nella pronuncia in epigrafe.
art. 4 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 12 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 5 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 2 l. 21 febbraio 1990, n. 36
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