| 200930 | |
| IDG930900577 | |
| 93.09.00577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| D' Andria Mario
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| I contrasti giurisprudenziali e l' intervento delle sezioni unite in
tema di impedimento del difensore per concorrenti impegni
professionali
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 27 marzo 1992
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 7, pag. 1791-1793
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60355; D6213
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| L' art. 486 comma 5 c.p.p. prevede, in caso di assoluta
impossibilita' di comparire del difensore, l' obbligo per il giudice
di sospendere o rinviare il dibattimento, tranne che in alcune
ipotesi tassativamente indicate. La norma pone alcuni dubbi
interpretativi, in particolare se l' obbligo di sospensione o rinvio
del dibattimento sussista anche nelle ipotesi di concorrente impegno
professionale del difensore. La pronuncia delle sezioni unite in
nota, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale esistente fra le
sezioni semplici, ribadisce che l' impegno del difensore in altro
procedimento possa costituire un' ipotesi valutabile ai sensi dell'
art. 486 cit., ma a condizione che il difensore rispetti alcuni
precisi oneri e limitazioni: comunicare prontamente il suo
impedimento e documentarne l' esistenza esplicitando le ragioni che
rendono essenziale la sua partecipazione all' altro processo. Il
giudice dovra' quindi valutare le documentazioni difensive al fine di
accogliere o meno l' istanza di rinvio. L' A., pur condividendo
sostanzialmente i principi affermati in pronuncia, ritiene che l'
elasticita' e la genericita' delle indicazioni contenute nella
pronuncia comporteranno evidenti disparita' di trattamento e, di
conseguenza, un abbondante contenzioso; l' ampliamento della sfera di
controllo giudiziale suscitera' poi reazioni negative da parte degli
avvocati.
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| art. 486 comma 5 c.p.p.
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