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200930
IDG930900577
93.09.00577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Andria Mario
I contrasti giurisprudenziali e l' intervento delle sezioni unite in tema di impedimento del difensore per concorrenti impegni professionali
Nota a Cass. sez. un. pen. 27 marzo 1992
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 7, pag. 1791-1793
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60355; D6213
L' art. 486 comma 5 c.p.p. prevede, in caso di assoluta impossibilita' di comparire del difensore, l' obbligo per il giudice di sospendere o rinviare il dibattimento, tranne che in alcune ipotesi tassativamente indicate. La norma pone alcuni dubbi interpretativi, in particolare se l' obbligo di sospensione o rinvio del dibattimento sussista anche nelle ipotesi di concorrente impegno professionale del difensore. La pronuncia delle sezioni unite in nota, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale esistente fra le sezioni semplici, ribadisce che l' impegno del difensore in altro procedimento possa costituire un' ipotesi valutabile ai sensi dell' art. 486 cit., ma a condizione che il difensore rispetti alcuni precisi oneri e limitazioni: comunicare prontamente il suo impedimento e documentarne l' esistenza esplicitando le ragioni che rendono essenziale la sua partecipazione all' altro processo. Il giudice dovra' quindi valutare le documentazioni difensive al fine di accogliere o meno l' istanza di rinvio. L' A., pur condividendo sostanzialmente i principi affermati in pronuncia, ritiene che l' elasticita' e la genericita' delle indicazioni contenute nella pronuncia comporteranno evidenti disparita' di trattamento e, di conseguenza, un abbondante contenzioso; l' ampliamento della sfera di controllo giudiziale suscitera' poi reazioni negative da parte degli avvocati.
art. 486 comma 5 c.p.p.
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