Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


200937
IDG930900584
93.09.00584 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cottinelli Vincenzo
In tema di norme antinfortunistiche a "protezione oggettiva" del lavoratore
Osservazione a Cass. sez. IV pen. 20 novembre 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 7, pag. 1887-1889
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7773
La massima annotata, in materia di infortuni sul lavoro, afferma la contemporanea applicabilita' dei precetti di cui agli artt. 72 e 122 d.p.r. 547/1955: quest' ultimo concerne l' obbligo ordinario di proteggere gli organi lavoratori (cesoie a coltelli circolari per le quali sono prescritte cuffie, schermi o altri efficaci mezzi di protezione), mentre l' art. 72 cit., ulteriore e integrativo rispetto all' art. 122, prevede una tutela straordinaria, di tipo automatico e oggettivo, per i casi di rimozione degli apparecchi di protezione, volta quindi a proteggere il lavoratore contro la sua stessa imprudenza con dispositivi di blocco collegati ai mezzi di protezione. Osservazioni dell' A., che condivide la decisione.
art. 72 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 122 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati