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200940
IDG930900587
93.09.00587 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Siracusano Delfino
Evidenza e decisione allo stato degli atti
Intervento al V convegno dell' Associazione tra gli studiosi del processo penale, Urbino, 20-22 settembre 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 7, pag. 1942-1944
D6225; D60414; D68
L' A. sottolinea come il nuovo codice di procedura penale abbia rilanciato la regola di giudizio basata sull' evidenza nelle disposizioni normative relative all' immediata declaratoria delle cause di non punibilita' e in quelle relative alla sentenza di non luogo a procedere. Per quanto riguarda il primo gruppo di norme, il nuovo art. 129 c.p.p. riproduce le prescrizioni del vecchio art. 152 c.p.p, ma e' destinato ad operare in un sistema che ha ridisegnato le ipotesi di proscioglimento dei casi di mancanza di prove e di prova insufficiente o contraddittoria. L' art. 425 c.p.p. prevede poi la regola del giudizio dell' evidenza come possibile momento conclusivo della fase delle indagini preliminari. L' A. approfondisce il concetto di evidenza nei due diversi contesti.
art. 129 c.p.p. art. 425 c.p.p. art. 422 c.p.p. art. 152 c.p.p. 1930
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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