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Documento


200983
IDG931200630
93.12.00630 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pifferi Giuseppe
Motivi dell' insussistenza del delitto di interesse privato in atti di ufficio per la sola violazione dell' obbligo di astensione
Nota a Cass. sez. VI pen. 27 luglio 1987, n. 1110
Amm. it., an. 47 (1992), fasc. 11, pag. 1726-1727
D51113
L' art. 290 r.d. 148/1915 fissa i casi in cui consiglieri e assessori debbano astenersi dal prendere parte alle deliberazioni la mancata astensione puo' dar luogo al reato di interesse privato in atti di ufficio. Secondo la Corte di Cassazione la semplice violazione dell' obbligo di astensione non integra il reato suddetto "se ad essa non si accompagni un ulteriore elemento indicativo dell' effettiva presa d' interesse nell' atto pubblico". Breve commento dell' A. a quanto affermato dalla Suprema Corte.
art. 290 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 324 c.p.
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