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Documento


201007
IDG931500654
93.15.00654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Amoroso G.
Osservazione a Cass. sez. lav. 29 luglio 1992, n. 9076
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 2961-2962
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D74700
Secondo la sentenza in rassegna non sussistono giusta causa o giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui il lavoratore sospeso in cassa integrazione svolga attivita' lavorativa presso terzi. Tale comportamento, infatti, incide soltanto sul rapporto previdenziale tra l' INPS e il lavoratore. Esame della sentenza alla luce di precedenti pronunce che avevano ritenuto legittimo il licenziamento, fondandolo pero' sulla lesione del vincolo fiduciario, essendosi posto il lavoratore alle dipendenze di un imprenditore operante in concorrenza. La stessa sentenza annotata pone questo limite al divieto di licenziamento.
art. 3 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788 art. 16 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 8 l. 20 maggio 1988, n. 160



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