| 201016 | |
| IDG931500663 | |
| 93.15.00663 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Varano Valentina
| |
| Questioni in tema di opponibilita' del pignoramento immobiliare ai
creditori dell' erede del debitore esecutato
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Osservazione a ord. Trib. Napoli 11 novembre 1991
| |
| Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 3141-3143
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D4300; D31331; D302
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il creditore esegue un pignoramento immobiliare. Nelle more della
fissazione della vendita si verifica il decesso del debitore il
quale, con testamento olografo, istituisce erede universale la
propria moglie, che accetta l' eredita' puramente e semplicemente.
Successivamente il Tribunale dichiara il fallimento della moglie ed
il curatore del fallimento si surroga, ex art. 107 l. fall., ai
creditori dell' erede, intervenendo nella procedura esecutiva. La
questione da risolvere era se il ricavato della vendita del bene
immobile pignorato dovesse essere o meno versato alla curatela
fallimentare. Il giudice ha risolto la questione affermando l'
opponibilita' ai creditori fallimentari dell' erede del pignoramento
immobiliare, e che il bene pignorato risulta vincolato esclusivamente
al soddisfacimento dei creditori del "de cuis", anche se questi non
hanno agito in separazione ai sensi dell' art. 512 c.c. L' A.,
esaminata la questione anche al di fuori dell' ipotesi di fallimento
dell' erede, sostiene che gli argomenti del Tribunale a sostegno
della soluzione adottata non appaiono del tutto condivisibili.
| |
| art. 107 l. fall.
art. 518 c.c.
art. 2916 c.c.
| |
| | |