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201016
IDG931500663
93.15.00663 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Varano Valentina
Questioni in tema di opponibilita' del pignoramento immobiliare ai creditori dell' erede del debitore esecutato
Osservazione a ord. Trib. Napoli 11 novembre 1991
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 3141-3143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4300; D31331; D302
Il creditore esegue un pignoramento immobiliare. Nelle more della fissazione della vendita si verifica il decesso del debitore il quale, con testamento olografo, istituisce erede universale la propria moglie, che accetta l' eredita' puramente e semplicemente. Successivamente il Tribunale dichiara il fallimento della moglie ed il curatore del fallimento si surroga, ex art. 107 l. fall., ai creditori dell' erede, intervenendo nella procedura esecutiva. La questione da risolvere era se il ricavato della vendita del bene immobile pignorato dovesse essere o meno versato alla curatela fallimentare. Il giudice ha risolto la questione affermando l' opponibilita' ai creditori fallimentari dell' erede del pignoramento immobiliare, e che il bene pignorato risulta vincolato esclusivamente al soddisfacimento dei creditori del "de cuis", anche se questi non hanno agito in separazione ai sensi dell' art. 512 c.c. L' A., esaminata la questione anche al di fuori dell' ipotesi di fallimento dell' erede, sostiene che gli argomenti del Tribunale a sostegno della soluzione adottata non appaiono del tutto condivisibili.
art. 107 l. fall. art. 518 c.c. art. 2916 c.c.



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