| Un agente di cambio riceve da un proprio cliente l' ordine di
sottoscrivere l' aumento di capitale relativo ad azioni oggetto di
riporto. Essendo le azioni a riporto presso un istituto di credito,
l' agente gira l' ordine a quest' ultimo, il quale, stante la
materiale indisponibilita' dei titoli, provvede al tempestivo
esercizio del diritto di opzione avvalendosi dell' uso secondo il
quale i c.d. buoni di cassa o buoni di stanza possono essere
utilizzati in sostituzione dei titoli, temporaneamente indisponibili
per l' esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dell'
azionista. Dopo due mesi dal ricevimento dell' ordine, tuttavia, la
societa' emittente comunica di averlo rifiutato data la mancata
tempestiva presentazione dei titoli alla cassa sociale per le
stampigliature. L' agente di cambio, chiamato in giudizio dal
cliente, non e', ad avviso del Tribunale, responsabile del mancato
trasferimento delle azioni di nuova emissione. Egli ha infatti
espletato il suo incarico in conformita' del combinato disposto degli
artt. 1532 e 1550 c.c., e "si e' regolato secondo quello che puo'
essere considerato un uso abituale" in ordine ai titoli quotati in
Borsa. Descritta cosi' la vicenda di causa, l' A approfondisce la
questione ed espone i motivi per cui la sentenza, in riferimento al
caso di specie, riguardante il diritto di opzione, appare
soddisfacente.
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