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Documento


201017
IDG931500664
93.15.00664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alesii E.
Osservazione a Trib. Milano 15 novembre 1990
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 3156-3158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630; D312201; D31703
Un agente di cambio riceve da un proprio cliente l' ordine di sottoscrivere l' aumento di capitale relativo ad azioni oggetto di riporto. Essendo le azioni a riporto presso un istituto di credito, l' agente gira l' ordine a quest' ultimo, il quale, stante la materiale indisponibilita' dei titoli, provvede al tempestivo esercizio del diritto di opzione avvalendosi dell' uso secondo il quale i c.d. buoni di cassa o buoni di stanza possono essere utilizzati in sostituzione dei titoli, temporaneamente indisponibili per l' esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi dell' azionista. Dopo due mesi dal ricevimento dell' ordine, tuttavia, la societa' emittente comunica di averlo rifiutato data la mancata tempestiva presentazione dei titoli alla cassa sociale per le stampigliature. L' agente di cambio, chiamato in giudizio dal cliente, non e', ad avviso del Tribunale, responsabile del mancato trasferimento delle azioni di nuova emissione. Egli ha infatti espletato il suo incarico in conformita' del combinato disposto degli artt. 1532 e 1550 c.c., e "si e' regolato secondo quello che puo' essere considerato un uso abituale" in ordine ai titoli quotati in Borsa. Descritta cosi' la vicenda di causa, l' A approfondisce la questione ed espone i motivi per cui la sentenza, in riferimento al caso di specie, riguardante il diritto di opzione, appare soddisfacente.
art. 1532 c.c. art. 1550 c.c.



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