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Documento


201019
IDG931500666
93.15.00666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Barone C.M.
Osservazione a Cass. sez. lav. 6 marzo 1992, n. 2733
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 3194-3195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D765
La sentenza in commento consente all' A. di approfondire la questione del ricorso all' arbitrato irrituale in caso di controversia sul rapporto di lavoro dei dirigenti di azienda. Nel caso di mancata recezione nel contratto individuale di lavoro della clausola che prevede tale procedura contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro, l' unilaterale ricorso di una delle parti agli arbitri irrituali non vincola l' altra, che e' libera di accettare o rifiutare l' intervento arbitrale. Una volta inclusa la clausola collettiva contenente la previsione dell' arbitrato irrituale, non e' condivisibile quanto sostenuto nella sentenza in epigrafe, secondo la quale per poter utilizzare il menzionato arbitrato, il datore di lavoro e il prestatore d' opera debbono concludere un' ulteriore e specifica convenzione in tal senso. Viene affrontata anche la questione relativa alla facolta' delle parti di escludere la cognizione arbitrale, anche dopo averne convenuto l' utilizzazione, riguardo ai termini per un' utile esercizio di essa.
art. 5 l. 11 agosto 1973, n. 533



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