| 201019 | |
| IDG931500666 | |
| 93.15.00666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Barone C.M.
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| Osservazione a Cass. sez. lav. 6 marzo 1992, n. 2733
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| Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 1, pag. 3194-3195
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D765
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| La sentenza in commento consente all' A. di approfondire la questione
del ricorso all' arbitrato irrituale in caso di controversia sul
rapporto di lavoro dei dirigenti di azienda. Nel caso di mancata
recezione nel contratto individuale di lavoro della clausola che
prevede tale procedura contenuta nel contratto collettivo nazionale
di lavoro, l' unilaterale ricorso di una delle parti agli arbitri
irrituali non vincola l' altra, che e' libera di accettare o
rifiutare l' intervento arbitrale. Una volta inclusa la clausola
collettiva contenente la previsione dell' arbitrato irrituale, non e'
condivisibile quanto sostenuto nella sentenza in epigrafe, secondo la
quale per poter utilizzare il menzionato arbitrato, il datore di
lavoro e il prestatore d' opera debbono concludere un' ulteriore e
specifica convenzione in tal senso. Viene affrontata anche la
questione relativa alla facolta' delle parti di escludere la
cognizione arbitrale, anche dopo averne convenuto l' utilizzazione,
riguardo ai termini per un' utile esercizio di essa.
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| art. 5 l. 11 agosto 1973, n. 533
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