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201021
IDG931500668
93.15.00668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gironi E.
Osservazione a Cass. sez. II pen. 16 dicembre 1991
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 11, pt. 2, pag. 625-631
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6051; D6213; D63; D6113
La sentenza risolve le seguenti questioni: avviso telefonico a difensore non seguito da conferma telegrafica, che nella fattispecie non comporta alcuna nullita' sanabile, avendo l' avvocato risposto chiedendo un rinvio; la non applicabilita' alle udienze innanzi al GIP della norma che prevede la sospensione o il rinvio del dibattimento in caso di assenze per legittimo impedimento del difensore dell' imputato; l' ammissibilita' dell' acquisizione al fascicolo, da parte del giudice del gravame, di copia della decisione adottata dal GIP; l' immediata applicabilita' alla data della sua entrata in vigore dell' art. 1 d.l. 292/1991, recante modifica dell' art. 275 comma 3 c.p.p.
art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 art. 10 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 art. 149 c.p.p. art. 150 c.p.p. art. 184 c.p.p. art. 275 c.p.p. art. 294 c.p.p. art. 391 c.p.p. art. 431 c.p.p. art. 486 c.p.p.



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