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Documento


201029
IDG931500676
93.15.00676 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colaianni Nicola
Gli "inconvenienti di fatto" dell' ora di religione
Nota a C. Cost. 22 giugno 1992, n. 290
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 12, pt. 1, pag. 3226-3230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' delle norme dell' Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984 e del Protocollo addizionale nella parte in cui prevedono, anche per le scuole elementari, la collocazione dell' insegnamento facoltativo della religione cattolica nel quadro ordinario degli orari delle lezioni. L' inammissibilita' e' stata dichiarata in quanto la questione riguarda interamente profili amministrativi connessi all' organizzazione interna della scuola. L' A. esamina la sentenza alla luce delle precedenti decisioni della Corte Costituzionale e rileva come la preesistente confusione tra fonte pattizia e legislativa scolastica sia destinata a dar luogo ad un contenzioso senza fine.
l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 9 n. 2 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense)



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